Le agevolazioni

  1. Trasferimento della residenza nel Comune in cui si acquista l’immobile Chi non risiede nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato, deve trasferire in tale Comune la residenza entro 18 mesi dal giorno dell’atto notarile. Per la detrazione degli interessi passivi del mutuo è necessario trasferire la residenza all’indirizzo in cui è situato l’immobile entro 12 mesi dall’atto di acquisto.
  2. Decadenza dalle agevolazioni Chi acquista un immobile con le agevolazioni “prima casa”, decade dalle agevolazioni stesse se trasferisce (con atto di vendita, donazione, ecc.), prima di 5 anni dalla data dell’atto notarile, l’immobile acquistato. Nel caso di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, dovrà essere pagata la differenza tra l’imposta piena e quella ridotta con una soprattassa e gli interessi di mora. Non si avrà decadenza dalle agevolazioni “prima casa” se entro 1 anno dal trasferimento (con atto di vendita, donazione, ecc.), si acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. ESEMPIO: gennaio 2005: si acquista una “prima casa”; gennaio 2008: si vende la casa. Si decade dalle agevolazioni “prima casa” perchè dall’acquisto alla vendita della casa non sono passati 5 anni, salvo il punto seguente. Non si decade, invece, dalle agevolazioni se entro il gennaio 2009 si acquista una nuova casa da adibire a propria abitazione principale. Chi ha contratto un mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della “prima casa” e decade dalle agevolazioni, dovrà pagare anche un’imposta aggiuntiva dell’1,75% calcolata sul capitale preso a mutuo oltre a sanzioni amministrative.

Credito d’imposta

Si ha un credito di imposta pari all’imposta di registro pagata con il primo acquisto se: viene trasferito (venduto, donato, ecc..) un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”; e viene acquistato un altro immobile con le agevolazioni “prima casa” entro 1 anno dal trasferimento. ESEMPIO: gennaio 2005: si acquista una “prima casa”; imposta pagata 25 euro; gennaio 2008: si vende la casa; settembre 2008: si acquista una nuova “prima casa”: imposta dovuta 35 euro; imposta già pagata 25 euro; imposta da pagare 10 euro. Nell’esempio “si recuperano” 25 euro sul nuovo acquisto “prima casa” se l’atto notarile di acquisto viene effettuato entro 1 anno dalla vendita della propria “prima casa”.